Art. 1.

      1. Le banche popolari sono società private ad azionariato popolare, diffuso e frazionato, costituite in forma di società cooperativa per azioni.
      2. Le banche popolari sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
      3. Le banche popolari sono società cooperative rette dalle disposizioni del codice civile sulla società cooperativa e da quelle sulla società per azioni nei limiti e secondo le compatibilità stabiliti dall'articolo 150-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.